La DDL Semplificazioni 2025 (Legge n. 182/2025) cambia in modo concreto la tutela dei legittimari in materia di successioni: i figli, il coniuge e gli altri eredi necessari non possono più “inseguire” il bene donato nelle mani di chi lo ha comprato, ma vantano un diritto di credito in denaro verso chi ha ricevuto la donazione.

Questo cambiamento aumenta la sicurezza per chi acquista immobili di provenienza donativa, ma rende indispensabile una pianificazione attenta di donazioni e testamenti, perché il margine per ridurre o escludere un legittimario aumenta nella pratica.

Come funzionava prima della riforma

Secondo il codice civile (artt. 553 e ss. c.c.), una quota dell’eredità deve essere riservata agli eredi c.d. legittimari (coniuge, figli e ascendenti).

Se un legittimario viene escluso o leso nella sua quota di riserva, può agire in giudizio per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che eccedono la quota disponibile. Lo scopo dell’azione è tutelare il legittimario, rendendo inefficaci le liberalità che gli sottraggono la quota spettante.

Se il bene donato era stato venduto a terzi, prima della riforma il legittimario poteva agire contro gli aventi causa del donatario (chi aveva ricevuto la donazione) entro 20 anni dalla trascrizione della donazione. Questo diritto era reale: il bene tornava materialmente nella disponibilità del legittimario, libero da ipoteche o altri vincoli.

Questo sistema aveva avuto conseguenze rilevanti sul mercato immobiliare italiano:

  • inerzia del mercato: gli acquirenti evitavano appositamente immobili di provenienza donativa;
  • difficoltà nell’accesso al credito: le banche rifiutavano mutui su immobili donati, per il rischio di caducità dell’ipoteca;
  • svalutazione patrimoniale: i beni donati valevano meno sul mercato, a causa dell’incertezza legale.

Le novità del DDL semplificazioni

Con la nuova riforma, il legittimario leso non può più avviare un’azione di restituzione contro chi ha acquistato un bene donato. In pratica:

  • nei confronti del donatario, rimane la possibilità di ottenere la restituzione in forma specifica del bene;
  • nei confronti del terzo acquirente, l’azione diventa improcedibile. Chi acquista un immobile donato non rischia più di doverlo restituire, anche se il bene è stato oggetto di donazione lesiva della legittima.

Tuttavia, il diritto del legittimario non rimane privo di tutela, ma cambia natura: da diritto reale sul bene diventa un diritto di credito pecuniario verso il donatario, che gli consente di ottenere un indennizzo economico del valore corrispondente a quello della quota di legittima lesa.

Cambia, quindi, il tipo di tutela del legittimario: la protezione non avviene più sul bene, ma in denaro.

La riforma rafforza così il principio della libera circolazione dei beni immobili, che ora prevale sulla tutela reale del legittimario, rendendo più sicura la posizione dei terzi acquirenti, e sposta l’attenzione dalla restituzione materiale del bene alla reintegrazione economicA del legittimario, rendendo più chiara e sicura la gestione delle donazioni.

Perché la riforma interessa i privati?

  • Per chi riceve donazioni: la vendita o l’ipoteca di un bene donato è più sicura, perché l’acquirente non rischia di perdere l’immobile a distanza di anni;
  • Per i legittimari: si perde la possibilità di conseguire la reintegrazione in forma specifica della propria quota mediante acquisizione del bene donato. Inoltre, aumenta il rischio di essere insoddisfatti: se, quando si apre la successione, il donatario ha un patrimonio incapiente, il credito in denaro potrebbe essere difficilmente recuperabile;
  • Pianificazione patrimoniale più flessibile: donazioni e testamenti possono essere combinati in modo più strategico, in modo da ridurre fortemente (o anche azzerare) la quota spettante ai legittimari;
  • Mercato immobiliare più fluido: la circolazione di immobili donati non è più bloccata da vincoli legali pluriennali.

Cosa dovrebbe fare chi ha un patrimonio?

Alla luce della riforma, è fondamentale rivedere l’assetto complessivo della propria pianificazione patrimoniale. Testamenti e donazioni effettuati molti anni fa, quando la tutela dei legittimari era molto più incisiva sul piano reale, oggi possono produrre effetti profondamente diversi. Per questo motivo è opportuno rivedere le scelte già compiute, valutando se siano ancora coerenti con le esigenze familiari attuali e con il nuovo quadro normativo.

Particolare attenzione va poi riservata ai rapporti tra i figli e il coniuge. Donazioni di immobili, partecipazioni societarie o somme di denaro dovrebbero essere coordinate con il futuro testamento, al fine di mantenere un equilibrio complessivo e ridurre il rischio di conflitti post mortem.

Infine, può essere utile valutare l’introduzione di clausole ed accordi tra vivi, pensati per prevenire liti future. Questi strumenti risultano particolarmente indicati nelle famiglie ricostituite, nei casi di figli nati da relazioni diverse o quando il patrimonio è concentrato in pochi immobili o beni strategici. Un’attenta pianificazione consente di ridurre l’incertezza, tutelare gli equilibri familiari e limitare il rischio di controversie giudiziarie dopo l’apertura della successione.

FAQ

Ho ricevuto una casa in donazione e voglio venderla”: con la riforma, la vendita è molto più sicura per l’acquirente; resta però il tema dei rapporti economici interni con gli altri eventuali legittimari.​

Voglio favorire un figlio rispetto agli altri”: le donazioni squilibrate diventano più difficili da attaccare sul piano reale, ma espongono al rischio di conflitti per il pagamento delle differenze in denaro.​

Sono figlio/coniuge e temo di essere escluso”: diventa essenziale monitorare donazioni fatte in vita dal familiare e, alla sua morte, farsi assistere rapidamente per verificare la lesione di legittima e far valere il proprio credito.

Se vuoi tutelare i tuoi diritti ereditari, pianificare donazioni e testamenti in sicurezza, o semplicemente chiarire dubbi sulle conseguenze della nuova legge, lo Studio Legale Mainardi è a disposizione.

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