👉 In questa ordinanza la Suprema Corte chiarisce tre punti che ogni amministratore, sindaco e professionista assicurato dovrebbe conoscere:

1️⃣ Prescrizione lunga da reato anche per i sindaci (non imputati) Se la mala gestio integra un reato (es. bancarotta), si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per quel reato non solo all’amministratore, ma a tutti i soggetti civilmente responsabili, quindi anche ai sindaci per omessa vigilanza. Tradotto: la “finestra” per citarli in giudizio si allunga, e l’eccezione di prescrizione diventa molto più difficile da far valere.

2️⃣ Quando decorre davvero la prescrizione dell’azione del curatore Per la componente verso i creditori, il termine decorre da quando il patrimonio sociale diventa insufficiente, presuntivamente coincidente con la data di fallimento. Chi sostiene che la crisi fosse già “conclamata” prima deve provarlo in modo concreto: l’onere è in capo ad amministratori e sindaci che eccepiscono la prescrizione. Nel caso, persino assumendo come dies a quo il novembre 2009, la prescrizione non era maturata alla citazione del 2015.

3️⃣ Nuovo art. 2407 c.c. (riforma 2025): niente retroattività La Cassazione ribadisce che la versione novellata dell’art. 2407, comma 2, c.c. non si applica ai fatti anteriori al 12 aprile 2025. Niente tetto automatico alla responsabilità dei sindaci per il passato: per le condotte prima del 2025 opera ancora il “vecchio” regime, con responsabilità piena sul danno.

4️⃣ RC professionale: cosa copre davvero la polizza La Corte distingue in modo netto:

Spese di soccombenza: quelle da rifondere al terzo vittorioso (entro il massimale);

Spese di resistenza: costi per difendersi in giudizio, dovuti come obbligazione accessoria, anche oltre il massimale nei limiti dell’art. 1917 c.c.;

Spese di chiamata in causa dell’assicuratore: restano spese processuali “ordinarie”, regolate da artt. 91–92 c.p.c., non coperte automaticamente dalla polizza.

Nel caso concreto, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello proprio perché non aveva riconosciuto correttamente le spese di resistenza al sindaco assicurato.

💡 Cosa significa in pratica:

Per sindaci e amministratori: serve una vigilanza attiva e documentata, non controlli solo formali.

Per curatori e creditori: l’azione ex art. 146 l. fall. resta uno strumento potente, con termini di prescrizione estesi grazie alla “prescrizione da reato”.

Per i professionisti assicurati: è fondamentale formulare domande precise in giudizio per ottenere il rimborso delle spese di resistenza dalla compagnia.

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