⚖️ Un sindaco può essere chiamato a rispondere anche molti anni dopo i fatti contestati.

E la prescrizione non è sempre quella ordinaria di cinque anni.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22070 del 27 giugno 2026, ha chiarito un punto importante: il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato può applicarsi anche all’azione civile contro i sindaci, pur quando questi non siano stati imputati nel procedimento penale.

Perché?

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza può essere solidale rispetto a quella degli amministratori.

Di conseguenza, quando il fatto contestato integra anche un reato e il termine previsto per quel reato è più lungo, tale termine può estendersi anche all’azione risarcitoria contro il sindaco.

⚠️ Attenzione: non significa che ogni azione contro un sindaco sia automaticamente soggetta a una prescrizione più lunga.

È necessario che vi sia identità tra il fatto-reato e il fatto posto alla base della richiesta di risarcimento.

La pronuncia chiarisce inoltre che la nuova disciplina dell’art. 2407 c.c., introdotta dalla Legge 14 marzo 2025, n. 35, è in vigore dal 12 aprile 2025.

Secondo l’allegato, trattandosi di una modifica sostanziale, non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori a quella data.

Infine, sul piano assicurativo, occorre distinguere:

👉 le spese di soccombenza, legate alla condanna verso la controparte;

👉 le spese di resistenza, sostenute per difendersi nel giudizio.

Queste ultime sono disciplinate separatamente dall’art. 1917, comma 3, c.c., entro i limiti previsti dalla legge.

Per amministratori, sindaci e imprese, la lezione è concreta:

prescrizione, decorrenza e copertura assicurativa devono essere analizzate insieme, caso per caso.

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