Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza D.lgvo 12.01.2019 n. 14 ha introdotto novità importanti per quanto concerne lafigura dell’amministratore di srl ed in particolare laresponsabilità economica del medesimo in caso di insolvenzadella società stessa.

In particolare, mentre nulla è cambiato per ciò che concerne la responsabilità patrimoniale dei soci che nella società a r.l. non rispondono dei debiti societari con il loro patrimonio personale, è stata invece apportata una importante novità per quanto attiene alla responsabilità economica degli amministratori della srl per le obbligazioni contratte dalla società.

Se, infatti, prima della riforma gli amministratori della srl non rispondevano in proprio con il loro patrimonio personale dei debiti contratti dalla società che essi amministravano, adesso non è più così.

Vediamo quindi cosa è successo.
Le norme che devono essere prese in considerazione sono gli artt. 2476 e 2086 del c.c.:

=> il primo prevede che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei propri crediti”;

=> la prima norma va letta in coordinato con la seconda che, a seguito della modifica legislativa, prevede ora che “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

Lo scopo perseguito dalla modifica legislativa è quello di imporre a chi amministra la società di adottare misure idonee a scongiurareun suo stato di insolvenza, ciò con l’evidente intento sia della tutela dei creditori sia di garantire la sicurezza negli affari.
L’amministratore che non segua la cautele sopra dette subisce le conseguenze negative dello stato di insolvenza societario e, pertanto, risponde con il proprio patrimonio dei debiti sociali che non possono essere soddisfatti attraverso l’escussione dell’attivo della società stessa.
In tal caso il creditore che non abbia potuto soddisfare le proprie pretese attraverso la liquidazione del patrimonio societario potrà aggredire anche quello dell’amministratore.
Come detto questa è una novità di notevole rilievo rispetto al passato che ha una rilevata incidenza posto che la forma giuridica della srl è quella più scelta in Italia.