Il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, insieme al Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato, in data 6 aprile 2021, un documento con “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale”. Attraverso tale protocollo si intende costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

Protocollo 6 aprile 2021

Nel protocollo firmato il 6 aprile 2021 le parti hanno convenuto principalmente quanto segue:

– l’iniziativa costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19;

– I datori di lavoro, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta;

– quando presenta il pianoil datore di lavoro specifica il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione;

– costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro; la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti;

– alle lavoratrici e ai lavoratori vengono fornite tutte le necessarie informazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19;

– le adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno pervenire nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, assicurando la riservatezza ed evitando qualsiasi discriminazione;

– il medico competente fornirà adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, acquisirà il consenso informato del soggetto interessato a seguito del triage preventivo relativo allo stato di salute;

– somministreranno il vaccino gli operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in locali idonei;

– il medico competente assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali;

– in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro potranno prevedere una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione;

– se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.