Le Camere di Commercio saranno presto abilitate a rilasciare certificati di forza maggiore (analoghi a quelli già rilasciati dal CCPIT cinese nonché dalla London Chamber of Commerce e dalle camere di commercio lituane, ucraine, bulgare e rumene) alle imprese richiedenti. Questo prevede la comunicazione (in cui oggetto è “attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza COVID-19”) che il Ministero dello Sviluppo Economico ha indirizzato alle Camere di Commercio italiane e all’Unioncamere in data 25 marzo.
Il modello di certificato verrà diffuso da Unioncamere presso le Camere di Commercio locali. Esso consisterà in una dichiarazione in lingua inglese mediante la quale la camera di commercio potrà attestare che l’impresa iscritta – a seguito delle restrizioni adottate in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, operanti come “cause di forza maggiore” – è impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali.
Trattasi di un intervento eccezionale da parte del Governo italiano. Come si legge nella comunicazione, il Ministero ha previsto l’elaborazione del certificato in considerazione del fatto che “l’impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell’esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti”.

La decisione del MISE fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’UE (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.

Le clausole presenti in molti contratti di fornitura con l’estero comportano infatti la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore. 

Le Camere di commercio potranno quindi attestare di aver ricevuto dall’impresa una dichiarazione in cui questa afferma di non aver potuto assolvere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.